Art. 2.
(Limiti all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione della velocità).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

      «1-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità indicati all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. l68»;

          b) al comma 6 dell'articolo 142, dopo le parole: «debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «adeguatamente segnalate all'utenza e con segnalatore a display della velocità puntuale,».

      2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 345 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Le singole apparecchiature devono essere omologate e approvate dal Ministero dei trasporti e sono soggette a taratura metrica annuale».